La Cassazione, richiamando definizioni e glossari, individua 5 condizioni che devono verificarsi perché l’opera rientri nella lettera b-ter dell’art. 6 del TUE e, quindi, la pergotenda sia qualificata in edilizia libera:
1. finalità: deve essere destinata solo alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici;
2. composizione: la res principale è la tenda (tende da sole/esterno, tende a pergola anche bioclimatiche) con telo retrattile anche impermeabile oppure elementi frangisole mobili/regolabili;
3. collocazione: deve essere addossata o annessa all’immobile (sono ammesse strutture fisse solo se necessarie al sostegno/estensione della tenda);
4. assenza di volume: non deve creare uno spazio stabilmente chiuso, né determinare nuove superfici o volumi;
5. impatto minimo: caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre l’impatto visivo e armonizzarsi con le linee architettoniche preesistenti.
Se manca anche una sola delle condizioni, l’opera non è realizzabile in edilizia libera.
Cosa è cambiato con il Salva Casa
Il Decreto Salva Casa ha ampliato l’elenco degli interventi liberi per le opere di protezione solare, ma non ha liberalizzato qualsiasi struttura a pergola; la semplificazione vale solo dove è rispettata la natura accessoria e mobile della tenda.
Restano fermi i paletti su spazio chiuso, volumi/superfici e impatto visivo; in aree sensibili (es. centri storici o con vincoli) si aggiungono gli specifici regolamenti locali e, se del caso, gli ulteriori nulla osta.
Quali titoli servono quando non è edilizia libera
Quando la pergotenda è in realtà una veranda o realizza un organismo edilizio rilevante:
– l’intervento ricade nel regime autorizzatorio comunale;
– in via generale, laddove si configuri nuova costruzione/incremento di volume, è richiesto il permesso di costruire (restano possibili diverse qualificazioni a seconda dei regolamenti comunali e del quadro vincolistico);
– potrebbero rendersi necessarie ulteriori autorizzazioni (paesaggistica, ecc.), se applicabili. ( fonte https://www.edilportale.com )