Si tratta di un’agevolazione a favore delle persone che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro annui.
Consiste nell’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di acquisto di “prime case” di abitazione (escluse quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse.
Se l’operazione è soggetta a Iva, spetta un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto. Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del bonus oppure può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto o, ancora, può essere utilizzato in compensazione.
Inoltre, i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di questi immobili sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. La sussistenza dei requisiti necessari deve risultare da apposita dichiarazione resa nell’atto di finanziamento o a esso allegata.
Queste agevolazioni si applicano agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023.
Attenzione:i benefici si applicano anche ai contratti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024, qualora il contratto preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il 31 dicembre 2023. Chi ha stipulato l’atto definitivo tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024 e ha pagato le relative imposte senza fruire dell’agevolazione, pur possedendone i requisiti di accesso, ha diritto a un credito d’imposta di ammontare pari alle imposte corrisposte in eccesso. Tale credito è utilizzabile nel 2025, con le stesse modalità previste per il credito Iva in caso di cessione soggetta a quel tributo.
(fonte Agenzia delle Entrate )